La scrittura della bozza ASN/2015 è abbastanza criptica. Il massimo del burocratese è presente nell’Allegato B nella definizione di qualità elevata di una pubblicazione che abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo. Esiste una moda bibliometrica in cui tutti si improvvisano esperti. Ma la bibliometria è una medicina, con molte controindicazioni, da somministrare con somma attenzione. Ci si riferisce in particolare al primo indicatore: il numero di articoli indicizzati pesati per l’indicatore di impatto della rivista. Qui si mettono insieme, in ogni caso, le pere con le arance: non è possibile pesare un articolo scientifico con un indicatore di impatto della rivista: appartengono a mondi alieni. Inoltre, sarebbe bene lasciare piena libertà alle Commissioni , non ponendo vincoli sul numero dei valori-soglia da superare per il candidato, ma richiedendo solo una motivazione dettagliata nel caso di valori-soglia non soddisfatti. Tra l’altro, in mancanza di una analisi, anche se solo formale o indiretta, dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione è ovvio che rimangono aleatori i criteri collegati: numero di articoli scientifici di paternità del candidato (in presenza di autori multipli), il calcolo delle citazioni e dell’indice h dei lavori (in presenza di autori multipli). Questi e altri commenti sono contenuti nella seconda parte dell’analisi, svolta da Paolo Biondi, sul Regolamento per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (Bozza ASN/2015) e sui pareri ANVUR e CUN.
Segue dall’articolo precedente (Parte Prima).
- PARERE CUN PROT. 17202/2015
4.1 Documento CUN 10429 del 16/6/2015
Ancor prima del Parere prot. 17202 del 2/10/2015, il CUN aveva approvato il documento prot. n. 10429 del 16/6/2015 su Approfondimento della analisi e proposta per la definizione di criteri e parametri per l’Abilitazione Scientifica Nazionale dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Tale documento è notevolmente chiaro nella critica ai valori-soglia per gli eventuali indicatori per l’ASN/2015. Viene scritto ripetutamente in tale documento in maniera assai incisiva:
Il giudizio sulla qualificazione scientifica del candidato ai fini del conseguimento dell’ASN è di esclusiva responsabilità della Commissione giudicatrice, che deve operare in completa autonomia… Deve rimanere fermo il principio che è impossibile ridurre la sua valutazione al calcolo di uno o più indicatori: non può pertanto essere aggirata l’espressione di un parere autonomo,responsabile ed esperto da parte della Commissione… Di certo, però, il superamento dei valori di riferimento di pochi indicatori numerici non può in alcun modo descrivere la complessità di una carriera di ricerca e quindi non potrà né dovrà sostituire quel motivato giudizio, prescritto dalla legge, fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso dalla Commissione sulla base di criteri e parametri…
4.2 PARERE CUN PROT. 17202/2015 – Parte Generale
La critica precedente è ripresa nel parere prot. 17202 del 2/10/2015. Tale documento risulta di scrittura complessa e di lettura non agevole e articolato in pareri dopo pareri: prima generale e poi specifici, questi ultimi particolarmente analitici e dettagliati. Il documento CUN risulta nella sostanza sempre propositivo ed innovativo, in particolare all’Allegato D dell’ASN/2015 (indicatori di impatto scientifico per i settori non bibliometrici) con ampia discussione dei limiti delle assunzioni presenti e proposta di un loro ampliamento e superamento. Anche il CUN, tuttavia, non eccepisce sugli articoli che vanno pesati con l’indicatore d’impatto delle riviste… (Allegato C della bozza ASN/2015).
Il CUN trova la bozza di decreto per l’ASN/2015 troppo prescrittiva nelle norme, togliendo spazi di responsabilità e di autonomia alle Commissioni, ma nel contempo non contesta per i valori-soglia l’obiettivo dei escludere dall’esame delle Commissioni i candidati che non raggiungono i livelli basilari di attività e produttività scientifica ma ritiene che in nessun caso il mero raggiungimento dei «valori-soglia» può essere considerato criterio sufficiente per l’attribuzione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. Anzi raccomanda: che nella definizione del «valore-soglia» di cui all’art. 1, co.1, lett. r) dello schema di regolamento il termine «superato» sia sostituito con «raggiunto», quale modifica che garantisce un’applicazione più equa e ragionevole del criterio quando i «valori- soglia» siano espressi da numeri interi e piccoli.
Il CUN fa sue alcune proposte già avanzate dall’ANVUR e ritiene necessario:
-di portare a tre per i candidati (sia per l’ASN che per le Commissioni) gli indicatori di impatto della produzione scientifica e di proporre che i relativi valori-soglia devono essere soddisfatti almeno due su tre per tali candidati;
-di prevedere una maggiore flessibilità per le Commissioni che con giudizio adeguatamente motivato e unanime, possono conferire l’ASN anche a candidati che non superino i valori-soglia degli indicatori previsti. Sull’unanimità nel giudizio delle commissioni, le solite riserve già scritte al paragrafo precedente 3.3 Commenti all’art. 4 comma 4 dell’ANVUR.
4.3 PARERI CUN SPECIFICI – Allegato C dell’ASN/2015
Particolarmente efficace appare quanto scrive il CUN a proposito del c. 2, lett.a) e b) dell’Allegato C in ASN/2015, in relazione alla scelta di valutare le pubblicazioni dei candidati solo mediante le banche dati Web of Science e Scopus, tale scelta appare eccessivamente limitante… in quanto non adeguatamente rappresentativi (questi eventuali articoli) della pluralità della ricerca.
Il CUN rileva riguardo agli indicatori forniti al c.2 dell’Allegato C, che:
-devono essere prese in considerazione tutte le tipologie di pubblicazione descritte nel bando VQR 2011-2014;
-l’indicatore d’impatto della rivista scientifica non è definito (e va definito con precisione) e se si riferisce all’IF appare troppo distorsivo nella valutazione dei singoli. Il CUN ritiene che sia preferibile ancorarlo a una suddivisione delle sedi di pubblicazione in classi di rilevanza, attribuendo loro pesi diversi e crescenti linearmente. Tale classificazione potrebbe essere effettuata dall’ANVUR, sentite le Comunità Scientifiche di riferimento, anche sulla base di percentili di indicatori bibliometrici ove tale classificazione sia ritenuta adeguata.
-l’indice di Hirsch dovrebbe essere calcolato per le Abilitazioni alla prima fascia su un arco temporale di 15 anni per aumentarne la significatività. In questo modo, si otterrebbe anche di rendere più evidente la congruenza dei parametri dei Candidati alla prima fascia con quelli dei Commissari. Il valore su 10 anni può invece essere mantenuto per le Abilitazioni alla seconda fascia.
–che sia introdotto un terzo indicatore d’impatto non strettamente correlato ai due precedenti, quale il numero complessivo di contributi in Rivista e contributi in volume purché indicizzati nelle banche dati internazionali, calcolato lungo tutta la carriera. L’introduzione, infatti, di almeno un indicatore che copra tutta la carriera scientifica consentirebbe, da un lato di meglio valutare la maturità scientifica dei Candidati, dall’altro di tenere conto dell’esperienza degli aspiranti Commissari.
4.4 PARERI CUN SPECIFICI – Allegato D dell’ASN/2015
Il CUN non ritiene accettabile… (o suscita forti riserve… o appare altrettanto debole e inidonea…) la scelta degli indicatori di impatto non-bibliometrici presenti all’Allegato D c.2, lett. a) e b). Il CUN propone in alternativa:
- di riferire gli indicatori di impatto dell’attività scientifica… alle tipologie di pubblicazione provviste di carattere di scientificità così come espresso dalla Comunità Scientifica in esito alla Consultazione Pubblica CUN del 2013 e perciò riconosciute ai fini VQR;
- di contenere i possibili effetti distorsivi connessi all’indicatore «numero di articoli su Riviste appartenenti alla fascia A», in ragione della sua acclarata instabilità e dubbia significatività qualitativa, restituendogli quella valenza solo accessoria che esso possedeva nelle precedenti esperienze di ASN;
- per le necessità sopra indicate, di introdurre un terzo indicatore comprensivo di tutte le tipologie di pubblicazione provviste di carattere di scientificità come espresso sopra, al punto 1;
- di sostituire il riferimento ai «libri dotati di ISBN o ISMN» con la locuzione «monografie scientifiche o prodotti assimilati», come utilizzata nel bando VQR 2011-2014;
- di assumere come arco temporale di riferimento per tutti gli indicatori gli ultimi 10 anni… per i candidati alle abilitazioni di seconda fascia e gli ultimi 15 anni per i Candidati alle Abilitazioni di prima fascia…
Il CUN richiede infine che i SSD MAT/04 (Storia e Didattica della Matematica), FIS/08 (Storia e Didattica della Fisica) e MED/02 (Storia della Medicina) siano considerati settori concorsuali non bibliometrici, ed indicati fra le eccezioni, citate al punto 1 dell’Allegato C.
4.5 PARERI CUN SPECIFICI – Allegato E dell’ASN/2015
Il CUN richiama con riferimento alla valutazione degli aspiranti Commissari, i rilievi e le riserve formulate a proposito delle pubblicazioni considerate agli effetti degli indicatori di impatto identificati agli Allegati C e D e per questo ritiene:
–per quanto concerne gli indicatori di attività scientifica degli aspiranti Commissari, che essi debbano soddisfare i medesimi «valori-soglia» riferiti agli stessi intervalli temporali previsti per i Candidati all’Abilitazione per la prima fascia;
–che appare, di conseguenza, opportuno introdurre il terzo indicatore, come in precedenza identificato, anche per l’accertamento della loro qualificazione scientifica.
4.6 PARERI CUN SPECIFICI – Allegato A Punti 2-8
Il CUN solleva dubbi di legittimità sull’art. 4 dello schema di decreto nella parte in cui prevede che la Commissione attribuisca l’Abilitazione esclusivamente ai Candidati che dimostrino il possesso di almeno tre titoli tra quelli elencati nell’Allegato A, ai pt. 2-8. Invero, tali disposizioni, anziché prevedere dei parametri e criteri di valutazione, come prescritto dalla legge e dal regolamento governativo sulle Abilitazioni, configurano i suddetti «titoli» come dei veri e propri requisiti… tali disposizioni potrebbero essere fonte di un considerevole contenzioso se non fossero opportunamente emendati.
Tali dubbi di legittimità non dovrebbero, tuttavia, essere limitati solo al requisito dei tre titoli su otto (Allegato A punti 3-8) che dovrebbero possedere i candidati, ma anche agli stessi requisiti dei valori-soglia degli indicatori, che sembrano anche quest’ultimi non normati dalla legge (240/2010) o dalla normativa.
Si può far riferimento, come scritto anche nelle parti iniziali dell’ASN/2015 o del parere ANVUR e CUN, ad una bozza di DPR approvato in CMM il 6/8/2015 che dovrebbe rappresentare il nuovo Regolamento attuativo dell’art. 16 della legge 240/2010 (Regolamento recante modifiche al DPR 14 settembre 2011, n. 222 concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240). All’Art. 4 (Criteri di valutazione) c. 2. si scrive: Con successivo decreto del Ministro sono stabiliti, sulla base di una proposta dell’ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori che devono essere raggiunti per conseguire l’abilitazione. Ed il termine raggiunti viene utilizzato dal CUN per i valori-soglia e raccomandato (come illustrato in precedenza), invece di superati… Ma nella Relazione illustrativa di tale bozza di DPR (CMM 6/8/2015) si scrive: Il medesimo articolo (sempre il 4) chiarisce anche che i valori-soglia degli indicatori che saranno scelti per valutare i candidati saranno definiti con specifico decreto del Ministro di natura non regolamentare sulla base di una proposta dell’ANVUR e sentito il CUN. Sulla natura non regolamentare del Regolamento (ASN/2015) è meglio rimandare ad un testo specifico per capirci qualcosa : L’espressione “non regolamentare” vuol dire appunto che l’atto non è ufficialmente un regolamento e quindi non è sottoposto alla disciplina prevista dalla legge n. 400/1988 per i regolamenti statali, anche se pubblicato in Gazzetta ufficiale. Si rinvia alla bibliografia la questione se i giudici hanno il potere-dovere di disapplicare o annullare (secondo le loro competenze) un atto che pretende di essere un regolamento e non lo è, o viceversa un atto che pretende di non essere un regolamento ed invece lo è.
Il CUN propone in specifico:
-di conservare ai titoli elencati nei pt. 2-8 dell’Allegato A la valenza di «parametri e criteri di valutazione» anziché elevarli di fatto allo status di requisito rimettendo alla Commissione l’identificazione di altri titoli atti a concorrere alla «definizione del profilo scientifico del candidato».
-di lasciare alla Commissione il compito di ponderare il rilievo da attribuire a ciascun parametro selezionato, con riferimento a ciascun settore concorsuale e, in particolare, a ciascuna fascia.
-con riferimento ai titoli attualmente riportati nell’Allegato A, ai pt.2-8: di sostituire al pt. 6, Allegato A, la qualifica di «internazionali» con «esteri», non ritenendosi si debba dare in alcun modo per assunto che gli Atenei e gli Istituti di ricerca italiani siano, in quanto tali, giudicati privi di una rilevanza internazionale; di specificare al medesimo pt.6, Allegato A, che l’attività di insegnamento debba comunque risultare collegata all’attività di ricerca; di integrare tutti i titoli e in particolare quelli indicati al pt. 8, Allegato A, con la condizione che essi siano comunque espressione dell’attività di ricerca svolta dal Candidato;
-di inserire al pt. 8, Allegato A, l’esplicita menzione, nel novero dei titoli valutabili dalla Commissione, dei prodotti della ricerca, accompagnati da adeguata documentazione scritta, come identificati in esito alla Consultazione pubblica CUN 2013.
4.7 PARERI CUN SPECIFICI – Allegato B
L’allegato B è indigeribile, in parte, anche al CUN che propone:
-di espungere dall’Allegato B le definizioni di «pubblicazioni di qualità elevata / non elevata» limitandosi ad indicare nel testo del decreto i criteri che la Commissione dovrà utilizzare per tale valutazione;
-che la dimensione internazionale della produzione scientifica, ovvero «internazionalizzazione», sia declinata quale criterio che deve conoscere applicazioni differenti in relazione alle specificità dei settori concorsuali molti dei quali corrispondenti a saperi che, anche «a livello internazionale», sono inevitabilmente correlati a esperienze nazionali.
- OSSERVAZIONI FINALI
5.1. Burocratese
La scrittura della bozza ASN/2015 è abbastanza criptica, con un linguaggio non sempre semplice e chiaro: particolarmente fastidiosi per chi legge sono i frequenti rimandi di un articolo ad un altro articolo, che rinvia magari ad un allegato che rinvia ad un ulteriore allegato: ci si trova di fronte alle classiche scatole cinesi. Il massimo del burocratese è presente nell’Allegato B nella definizione di qualità elevata di una pubblicazione che… abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo… (vedi paragrafo 2.7 Allegato B). Il rasoio di Occam può essere invocato anche in questo caso: poche parole e semplici per definire anche i concetti più astrusi, ammesso che siano chiari ed evidenti a chi scrive.
5.2 Abilitazione scientifica ma non didattica
La legge 240/2010 (v. 1.PREMESSA) non prescrive alcuna abilitazione didattica, tuttavia la didattica si richiama in vari punti:
- all’ art. 18 c.1 lett. d) per la chiamata dei professori sono previsti …la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati in possesso dell’ASN per il Settore Concorsuale (SC) specifico;
- all’art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) al c.5 per la chiamata a Professori Associati di RTD di tipo b (art.24 c.3 lett. b) si prescrive che la valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Il decreto attuativo di tale comma è il DM 4/08/2011 n. 344 che disciplina la valutazione per la didattica avendo riguardo ai seguenti aspetti:
- numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
- esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall’ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
- partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
Se si dovesse introdurre anche una adeguata abilitazione didattica, questa potrebbe avvenire nello stesso regolamento ASN/2015 con semplici integrazioni: ad esempio (come semplicissima proposta) prova didattica davanti la commissione con le modalità già prescritte nei passati concorsi per PA ed obbligo della prova solo per candidati privi di esperienza di insegnamento universitario per almeno un anno accademico o in presenza di risultati dei questionari studenteschi non soddisfacenti (ad esempio sotto la media per gli insegnamenti dei CdS interessati con obbligo dei NVI di riferimento di inviare le elaborazioni dei questionari dei singoli insegnamenti per CdS e globalmente per i CdS). In mancanza delle elaborazioni dei questionari dei NVI si procede alla prova didattica.
5.3 Indicatori e valori-soglia per l’abilitazione scientifica
Ci si sofferma in particolare sui seguenti indicatori per i settori bibliometrici come riportati nell’Allegato C come rivisto dall’ANVUR:
- Il numero di articoli indicizzati su ISI e Scopus pubblicati nei 10 anni precedenti la data stabilita dal bando candidati, pesati per l’indicatore di impatto della rivista.
- Il numero complessivo di citazioni ricevute da tali articoli (nuovo, come proposto dall’ANVUR).
- L’indice h riferito alle pubblicazioni degli ultimi 10 anni.
Esiste una moda bibliometrica in cui tutti si improvvisano esperti. Ma la bibliometria è una medicina, con molte controindicazioni, da somministrare con somma attenzione. Ci si riferisce in particolare al primo indicatore: il numero di articoli indicizzati… pesati per l’indicatore di impatto della rivista. Qui si mettono insieme, in ogni caso, le pere con le arance: non è possibile pesare un articolo scientifico con un indicatore di impatto della rivista: appartengono a mondi alieni. Un articolo scientifico ha una qualità di per sé, intrinseca, non in funzione della rivista in cui è pubblicato: non si può confondere un contenitore con il contenuto o valutare un contenitore al posto del contenuto. La letteratura bibliometrica in proposito è chiara, in ultimo DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment). A scanso di equivoci si possono fornire alcuni esempi famosi nella storia della scienza, per capire la relazione tra qualità dell’articolo e qualità della Rivista. Ma esempi analoghi potrebbero essere forniti anche nel campo della letteratura e dell’arte.
- Il lavoro di Mendel sull’ereditarietà è stato presentato nel 1865 prima in due conferenze alla Società di Storia Naturale di Brno e poi pubblicato nel 1866 negli Atti di tale Società. Rivista oscura, di scarsa diffusione, anche se una leggenda dice che Darwin nella sua biblioteca avesse tale Rivista, ma intonsa… E’ notorio che il lavoro di Mendel fu riscoperto solo ai primi del ‘900. Si può aggiungere che Fisher, il grande statistico, fece un’analisi dettagliata dei dati sperimentali di Mendel e concluse che “erano troppo buoni per essere veri”. E’ nata una controversia di “frode sperimentale” per Mendel scienziato, probabilmente da risolvere a favore di Mendel.
- Bose, uno dei fondatori della statistica Bose-Einstein, inviò il suo articolo iniziale ad alcune riviste inglesi ottenendo sempre dei rifiuti, si risolse infine a scrivere direttamente ad Einstein, che tradusse questo articolo personalmente in tedesco e lo inviò con una sua presentazione alla prestigiosa Zeitschrift für Physik che lo pubblicò nel 1924.
- L’articolo di Fermi sul decadimento beta (considerato un suo capolavoro) fu inviato a Nature e rifiutato in quanto conteneva troppe speculazioni astratte ed era “troppo lontano dalla realtà fisica”. Fu poi pubblicato in Zeitschrift für Physik nel 1934…
- Il 28 giugno 1988 Nature pubblica, pur con un editoriale di critica, un articolo di J. Benveniste, la cui conclusione è che l’acqua potrebbe conservare un ricordo, ovvero una traccia delle sostanze che vi hanno transitato, e poi successivamente la stessa Rivista pubblica un ulteriore articolo di confutazione sperimentale del precedente articolo. Nel 1991 l’autore vince non a caso il premio Ig-Nobel per l’articolo pubblicato da Nature…
- Le citazioni potrebbero continuare con esempi tratti da un testo recentissimo (E. Bucci, Cattivi scienziati, add Editore 2015, Torino) con i casi, tra tanti altri di J.H. Schön che pubblica 16 articoli nel 2000-2001 su Science e Nature tutti poi ritrattati; il problema è che la competizione… ormai si basa sul numero di articoli scientifici e di citazioni ricevute, come surrogato alla discussione approfondita di ciò che si è scoperto (ibidem, pag. 66).
In tutti questi casi come vanno pesati gli articoli? Come pesare un rifiuto di una Rivista famosa per un articolo (Fermi) che poi diventerà famosissimo? Come valutare una Rivista famosa che alla fine sconfessa un articolo, che vincerà pure il premio Ig-Nobel? Un tale articolo si merita un peso per l’indicatore di impatto della rivista? La risposta appropriata è che non esiste alcuna relazione tra qualità dell’articolo e “impatto” bibliometrico della Rivista.
Siamo alla illogicità manifesta quando si pesano gli articoli per l’indicatore di impatto della rivista: gli articoli e le Riviste sono due mondi bibliometrici alieni e vanno valutati ognuno con appropriati indici bibliometrici, che non possono essere mescolati, come afferma anche la letteratura disponibile in merito, per tutti DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment).
Lo stesso indice di Hirsch non è detto che sia il più appropriato od il solo appropriato… basta consultare la letteratura bibliometrica in proposito, per tutti De Bellis N. (2014): Introduzione alla bibliometria: dalla teoria alla pratica, Roma, AIB, paragrafo 3.5. Particolarmente interessante risulta la discussione al paragrafo 3.5.2 del libro precedente sugli articoli altamente citati e l’applicazione riferita al premio Nobel P.W. Higgs.
Inoltre, a titolo residuale ed eventuale, non si specifica in questo Allegato C:
- che cosa è il valore-soglia per ogni settore concorsuale: media aritmetica, mediana, 95-mo percentile della distribuzione…?
- i valori eventuali dei pesi da impiegare per calcolare il numero degli articoli pesato per l’indicatore di impatto della rivista scientifica
- gli eventuali indicatori di impatto della rivista scientifica da impiegare per pesare il numero degli articoli: quartili o che?
- gli articoli indicizzati Scopus o Web of Science possono ricoprire solo una parte marginale dei lavori di un candidato (anche come qualità intrinseca) ed ha scarso senso una tale limitazione.
Occorre, infine, che il valore più favorevole al candidato tra gli indicatori ottenuti dalle banche dati Web of Science o Scopus si riferisca a tutti gli indicatori presenti (se del caso anche quello proposto dell’ANVUR) e non solo ad uno, come scritto al c.3 lettera c) dello stesso Allegato C.
5.4 Refusi all’articolo 7
Come scritto in precedenza nell’articolo 7 ci sono di sicuro due refusi che andrebbero eliminati:
- al c.1 si cita l’articolo 6 commi 3, 4 e 5 del Regolamento, ma l’articolo 6 ha solo due commi c.1 e c.2
- al c. 6 si scrive …la lista prevista dall’articolo 6, comma 2, del Regolamento… ma tale 2 all’articolo 6 non prevede alcuna lista di professori ordinari, ma riguarda tutt’altro.
5.5 Rigidità vs Flessibilità per le Commissioni
La Bozza ASN/2015, come già sottolineato dall’ANVUR e dallo stesso CUN, appare troppo rigida verso le Commissioni. Se il problema centrale è valutare la maturità scientifica e didattica dei candidati, la prima sulla base soprattutto delle pubblicazioni scientifiche, occorre lasciare libere le commissioni, già di per sé duramente selezionale, di lavorare serene, secondo scienza e coscienza: gli indicatori bibliometrici possono essere solo un ausilio importante se correttamente impiegati, altrimenti solo fonte di confusione ed errore.
I vincoli presenti all’articolo 4 c.4, poi all’Allegato C e D, ai c.3 lettera b) (già semplificati dall’ANVUR e dal CUN con i valori-soglia che devono essere posseduti dai candidati in numero di 2 su 3), andrebbero del tutto aboliti e lasciati a discrezione delle Commissioni. Già l’ANVUR ed il CUN propongono, in più, che il candidato non debba superare tutti gli indicatori di impatto previsti (allegato A punto 1), ma sia lasciato alle Commissioni una valutazione in proposito, in presenza di titoli scientifici tali da meritare una valutazione positiva. In questo caso dovrebbe essere richiesto un voto unanime dei commissari, con motivazione dettagliata per l’eccezione. Come già scritto, la soluzione a maggioranza è nettamente migliore in questo caso, anche per non lasciare le commissioni ostaggio di un singolo commissario.
Ma la proposta va ampliata al massimo, lasciando alle Commissioni piena libertà in proposito, non ponendo vincoli sul numero dei valori-soglia da superare per il candidato, ma richiedendo solo una motivazione dettagliata nel caso di valori-soglia non soddisfatti. In tale caso i valori-soglia non sono più alcuna soglia o requisiti vincolanti, ma solo indicatori numerici da prendere in considerazioni nel quadro più ampio della valutazione della piena maturità scientifica del candidato.
Si ricorda che nella passata ASN/2012 alcune Commissioni si erano avvalse della facoltà di ammettere candidati che non soddisfacevano i requisiti delle mediane, mentre altre si erano comportate diversamente in maniera estremamente rigida. Non sono accettabili comportamenti diversi in proposito, per Commissioni diverse. Le Commissioni devono agire in maniera uniforme e senza vincoli artificiosi superabili o meno a discrezione delle Commissioni medesime: meglio abolire totalmente qualsiasi vincolo in proposito.
La normativa, tra l’altro, appare non vincolante (v. paragrafo 4.6 PARERI CUN SPECIFICI – Allegato A Punti 2-8). Inoltre la legge 240/2010 all’art. 16 c.2 scrive I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
- a) l’attribuzione dell’abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro.
Non prescrive la legge che i criteri e parametri abbiano una funzione di sbarramento o di soglia o dentro o fuori, bensì che le procedure di abilitazione avvengano con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte.
Il problema che andrebbe affrontato è proprio quello della sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte.
5.6 Problema degli autori multipli
Il problema del contributo individuale del candidato ai lavori in collaborazione non solo è esplicitato dalla legge 240/2010 per tutte le attività di ricerca e sviluppo svolte nell’art. 16 c.3 lett. a), ma anche richiamato espressamente dall’ASN/2015 all’Articolo 4 c.1 lett. b): La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 6, secondo i seguenti criteri…b) apporto individuale nei lavori in collaborazione.
Come affrontare tale problema? Il numero degli autori di un articolo scientifico va crescendo in quasi tutti i settori in questi ultimi decenni. In una lista di autori assai numerosa, come è possibile capire chi ha fatto: cosa, come e quando? La paternità onoraria, soprattutto per ricercatori anziani o ordinari anziani o responsabili di laboratorio o responsabile del progetto di ricerca, è una pratica assai diffusa, un po’ meno quella di non elencare un autore, per molteplici motivi, che pur ha contribuito al lavoro.
Il problema è assai delicato ed importante, soprattutto quando si vogliono stabilire dei valori-soglia che comprendono il numero di lavori a più nomi, l’indice h per un autore di articoli a più nomi (come ripartire le citazioni tra gli autori?) o il numero di citazioni complessivi di articoli a più nomi (come ripartire le citazioni tra gli autori?).
E’ ovvio che un autore che lavora in un gruppo numeroso, ricco e agguerrito, su temi di ricerca alla moda (in senso positivo come tematiche importanti) ha più possibilità di pubblicare molto e bene, anche se il suo contributo può essere marginale, per motivi diversi, in molti dei lavori pubblicati anche a suo nome. D’altre parte, giovani ricercatori che lavorano, a parità di settore di ricerca, in gruppi limitati in numero e finanziamenti anche perché su temi non particolarmente frequentati o di nicchia, ha meno possibilità di pubblicare con frequenza o continuità.
Sono tutti aspetti che il legislatore deve meditare con attenzione, non solo per decretare in giustizia, ma anche per la possibilità di inviare messaggi sbagliati, che possono avere effetti perversi sul comportamento delle comunità scientifiche dell’Università: spostamento su tematiche facili, di rapida acquisizione dei dati e di stampa dei lavori, su pratiche furbesche di citazioni tra gruppi sodali: citare per citare, per non soccombere. E’ la nascita di una mala-scienza che va combattuta in prevenzione e non quando è già esplosa e radicata.
Il criterio presente all’Articolo 4, c.1 lettera b) della bozza ASN/2015: l’apporto individuale nei lavori in collaborazione, dovrebbe essere normato con specifiche apposite. Per esempio, con una norma che stabilisce che per tutte le pubblicazioni o lavori sottoposti al giudizio della Commissione (nei numeri massimi stabiliti) deve essere inserita, una dichiarazione, per ogni articolo e per tutti gli autori, in cui vengono ripartite le quote di lavoro assolte da ciascuno e la descrizione del singolo lavoro svolto. Nel caso che tale dichiarazione non sia presente la Commissione procede ripartendo in parti uguali la paternità del lavoro.
Dovrebbe essere altresì documentato dall’ANVUR per i periodi temporali previsti dall’ASN/2015 per il calcolo degli indicatori (come proposti dall’ANVUR) e se fattibile per l’adeguatezza delle banche dati:
- il numero medio (?) degli autori presenti per i lavori scientifici sottoposti dai candidati per l’abilitazione
- il numero medio (?) degli autori dei lavori scientifici presenti nelle banche dati stabilite, per i diversi SC o SSD
- il numero medio (?) degli autori dei lavori scientifici dei candidati nelle banche dati stabilite.
In mancanza di una analisi, anche se solo formale o indiretta, dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione è ovvio che rimangono aleatori i criteri collegati: numero di articoli scientifici di paternità del candidato (in presenza di autori multipli), il calcolo delle citazioni e dell’h-indice dei lavori (in presenza di autori multipli).
Anche per questi motivi, la soluzione più saggia è non fare affidamento su valori-soglia bibliometrici, e lasciare ampia libertà alle commissioni senza vincoli rigidi, di dubbia efficacia e consistenza.
- CONCLUSIONI
La bozza di regolamento ASN/2015, come rivista dall’ANVUR e dal CUN, è sicuramente migliore del precedente DM 76/2012, ma può essere migliorata ulteriormente:
- nello stabilire un’abilitazione non solo scientifica, ma anche didattica (l’Università non può essere solo un Ente di Ricerca con personale di ricerca abilitato)
- nel rendere flessibile la procedura delle abilitazioni, non vincolando in alcun modo le Commissioni, che devono avere come riferimento degli indicatori bibliometrici, e non valori-soglia, escludibili o meno con delibere motivate e all’unanimità; più saggio eliminare i valori-soglia a favore solo di valori-di-riferimento per la valutazione dei candidati che vanno giudicati per la piena maturità scientifica, non attestata o escludibile per qualsiasi valore-soglia scelto
- in un saggio uso degli indicatori bibliometrici, dopo la sperimentazione della ASN/2012, considerate le limitazioni delle banche dati, degli indicatori bibliometrici e dei problemi non risolti: come il problema della paternità in pubblicazioni a più nomi
- in un saggio uso degli indicatori bibliometrici come acclarato in letteratura: gli indicatori bibliometrici delle Riviste non possono essere in alcun modo utilizzati per le pubblicazioni, la qualità di un contenitore è diversa dalla qualità del contenuto
- in una procedura efficace per valutare l’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione, anche mediante la richiesta di una autocertificazione per tutti gli autori coinvolti
- in una saggezza di fondo del Regolamento che può indirizzare, per il futuro, verso comportamenti virtuosi o sbagliati, i giovani e meno giovani che aspirano a crescere nei ruoli dell’Università.